DECRETO LIQUIDITA’: GARANZIA SACE SUI FINANZIAMENTI CONCESSI DALLE BANCHE
Il Decreto Liquidità (DL 8 aprile 2020), che sarà convertito in Legge entro il prossimo 7 giugno, ha approvato una misura straordinaria con un plafond di garanzie dello Stato da 200 miliardi di euro che consentirà di far fronte all’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e dei suoi impatti sull’operatività delle imprese: la cosiddetta “GARANZIA ITALIA”.
Si tratta di garanzie dello Stato sui finanziamenti concessi dalle banche che potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2020 da qualsiasi tipologia di impresa (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA) con i seguenti requisiti:
- imprese con sede in Italia e destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani;
- imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma la situazione di difficoltà deve essere successiva all’epidemia di Covid-19;
- imprese che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.
Il finanziamento verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e controgarantito dallo Stato, e avrà come limite di importo:
- il 25% del fatturato del 2019 oppure il doppio della spesa salariale annuale per il 2019 o ultimo bilancio approvato.
Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.
La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi (preammortamenti ammessi: 12,18 o 24 mesi).
Modifiche approvate dalla Camera
Ulteriori modifiche sono state approvate nel passaggio parlamentare.
- il periodo di preammortamento è stato allungato da 24 a 36 mesi;
- è stato disposto che l’accesso alla garanzia è precluso alle società che controllano direttamente o indirettamente una società residente nei cosiddetti paradisi fiscali;
- è stato introdotto l’impegno a non delocalizzare fuori dall’Italia;
- è stata prevista una nuova destinazione per il finanziamento garantito: oltre al sostenimento dei costi del personale, investimenti e capitale circolante, il prestito potrà essere utilizzato per canoni di locazione o di affitto del ramo d’azienda;
- si estende la garanzia anche alle cessioni di crediti commerciali “pro solvendo” a società di factoring.
Altre modifiche al Decreto Liquidità approvate dalla Camera riguardano il Fondo di garanzia PMI
Per i micro-prestiti garantiti dal Fondo al 100% l’importo massimo del finanziamento è stato aumentato da 25.000 a 30.000 euro (e comunque non potrà superare, in alternativa, il doppio della spesa salariale annua o il 25% del fatturato totale del beneficiario).
La durata è stata portata da 6 a 10 anni e tra i soggetti interessati dalla misura sono stati inclusi anche le società tra professionisti, le associazioni professionali, gli agenti di assicurazione, i broker.
Per i finanziamenti diversi dai micro-prestiti, nel passaggio alla Camera sono state approvate anche le seguenti modifiche:
– la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;
– nel caso di garanzia pubblica all’80% (con possibilità di coprire il restante 20% con i Confidi), i finanziamenti potranno essere restituiti oltre i 10 anni e fino a 30 anni.
- Pubblicato il News
DECRETO LIQUIDITA’: IMPORTANTI EMENDAMENTI NEL TESTO DI CONVERSIONE IN LEGGE
Il Decreto Liquidità dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 7 giugno.
Il disegno di legge di conversione ha introdotto alcuni importanti emendamenti, già approvati in Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera.
Si riportano di seguito alcuni dei correttivi apportati al Decreto.
- Fino al 30 settembre 2020 è prevista la sospensione delle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia;
- Per i prestiti con garanzia al 100% dello Stato l’importo massimo è aumentato fino ad € 30.000 (contro i precedenti € 25.000) e la scadenza fino a 10 anni (invece di 7) con preammortamento di 36 mesi (anziché 24);
- Si introduce la possibilità di richiedere la garanzia Sace anche per il factoring.
- Per le richieste di nuovi finanziamenti l’impresa dovrà rilasciare un’autocertificazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
L’articolo 1bis dispone infatti che la richiesta del prestito sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante dell’impresa, contenente le seguenti attestazioni:
- che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica COVID-19 e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- veridicità e completezza dei dati aziendali forniti;
- che il finanziamento coperto dalla garanzia verrà utilizzato per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia;
- che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente su un conto corrente dedicato;
- che non sussistono problemi in termini di interdittiva antimafia, né condanne definitive per reati fiscali.
L’autocertificazione ha la duplice funzione di accelerare i tempi di erogazione dei finanziamenti e di manleva per le banche.
- Pubblicato il News