FONDO PER LA TRANSIZIONE INDUSTRIALE
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito le modalità e i termini di apertura e chiusura dello sportello denominato “fondo per il sostegno alla transizione industriale“.
Sarà finalmente operativo dal 10 ottobre 2023 il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito con la Legge di Bilancio 2022 e con una dotazione di 300 milioni di euro. Quest’ultimo ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.
E ‘rivolto alle imprese di qualsiasi dimensione, che operano sull’intero territorio nazionale e prevalentemente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C delle classificazioni delle attività economiche ATECO 2007. Va specificato che il 50% delle risorse è riservato alle imprese energivore (ossia quelle inserite nell’elenco della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali).
Le imprese che intendono accedere al Fondo devono presentare dei programmi di investimento che abbiano come obbiettivi:
- una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 38 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo di produzione oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. Sono altresì ammesse spese accessorie, nel limite del 40%, per l’installazione di impianti da autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER;
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali.
Per gli investimenti relativi alle suddette misure di efficientamento energetico, le agevolazioni saranno concesse nella misura del 40%, ma saranno previste delle maggiorazioni:
- 20% piccole imprese
- 10% medie imprese
- 15% per investimenti effettuati nelle “zone a”
- 5% per investimenti effettuati nelle “zone c”
Saranno ammissibili le spese relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, suolo aziendale e annesse sistemazioni, opere murarie e simili, impianti ed attrezzature nuove, programmi informatici, brevetti e licenze. Tra le spese ammissibili potranno rientrare anche quelle per la formazione del personale, nella misura del 10% purché strettamente funzionali al progetto.
Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo a fondo perduto alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento GBER e saranno diverse a seconda della tipologia di progetto di investimento realizzato.
Le agevolazioni saranno ammesse fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
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